Legge 25 luglio 2003 n° 101
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Disposizioni di tutela penale dei diritti degli animali
Noi Capitani Reggenti
della Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a promulgare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 luglio 2003.
Art. 1
Nel Codice Penale, dopo l'art. 282, è aggiunto il seguente articolo: Art 282 bis Maltrattamento e abbandono di animali.
E’ punito con l'arresto di secondo grado o con la multa chiunque sottopone gli animali a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, ovvero senza necessità li uccide, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o particolarmente disagiate, omette di custodirli oppure li abbandona.
Qualora il maltrattamento sia compiuto con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale, il colpevole è obbligato, oltre alla pena dell'arresto di secondo grado o della multa, alla pubblicazione a sue spese della sentenza di condanna su un giornale sammarinese e su un quotidiano di Stato estero diffuso nel territorio della Repubblica e nelle regioni finitime. Alla condanna consegue altresì la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. In caso di recidiva, si applica al colpevole anche l'interdizione di terzo grado dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione, o di spettacolo di animali.
E’ punito con l'arresto di secondo grado o con la multa, congiuntamente all'interdizione di primo grado dall'esercizio dell'attività commerciale o di servizio, chiunque organizza o partecipa attivamente a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali. In caso di morte dell'animale o di recidiva, oltre alla pena dell'arresto di secondo grado o della multa, si applica al colpevole l'interdizione di quarto grado dall'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena dell'arresto di secondo grado é applicata congiuntamente alla pena della multa.
E’ punito con l'arresto di primo grado o con la multa chiunque servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce azioni di maltrattamento degli animali, in forme e modalità tali da incentivarne, anche indirettamente, la pratica.
Art. 2
E’abrogato il n. 2 dell'art. 282 del Codice Penale.
E' abrogato il n. 3 del primo comma dell'art. 255 del Codice Penale.
Art. 3
Il n.3 dell'art. 282 del Codice Penale è sostituito dal seguente: "Servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce le azioni indicate nel numero precedente".
La rubrica dell'art. 282 del Codice Penale è sostituita dalla seguente: "Atti indecenti e turpiloquio".
La rubrica dell'art. 255 del Codice Penale è sostituita dalla seguente:"Omessa custodia di autoveicoli e detenzione abusiva di animali".
Art. 4
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 2003/1702 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Pier Marino Menicucci - Giovanni Giannoni
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Loris Francini