Legge 28 ottobre 2004 n°147
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Istituzione del divieto di utilizzare pelli di Animali d'affezione
Noi Capitani Reggenti
della Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 2004.
Art.1
Al fine di promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione, con l'obiettivo di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e l'animale e di impedire riprovevoli utilizzi e violenze esercitate su cani e gatti è vietato:
a) utilizzare cani (canis familiaris) e gatti (felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;
b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto;
c) introdurre nel territorio dello Stato pelli e pellicce di cane e gatto per qualsiasi finalità o utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.
Art.2
La violazione di quanto previsto all'articolo 1 della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale agli articoli 259, 312 e 319.
Art.3
All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto detentore dello stesso al momento dell'accertamento.
Art.4
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 4 novembre 2004/1704 d.F.R.
I Capitani Reggenti
Giuseppe Arzilli – Roberto Raschi
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni
Loris Francini