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Legge 28 ottobre 2004 n°147

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Istituzione del divieto di utilizzare pelli di Animali d'affezione

 

Noi Capitani Reggenti

della Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 2004.

Art.1

Al fine di promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione, con l'obiettivo di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e l'animale e di impedire riprovevoli utilizzi e violenze esercitate su cani e gatti è vietato:

a) utilizzare cani (canis familiaris) e gatti (felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;

b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto;

c) introdurre nel territorio dello Stato pelli e pellicce di cane e gatto per qualsiasi finalità o utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

Art.2

La violazione di quanto previsto all'articolo 1 della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale agli articoli 259, 312 e 319.

Art.3

All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto detentore dello stesso al momento dell'accertamento.

Art.4

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

 

Data dalla Nostra Residenza, addì 4 novembre 2004/1704 d.F.R.

 

I Capitani Reggenti

Giuseppe Arzilli – Roberto Raschi

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni

Loris Francini

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