Legge 30 luglio 2012 n° 101
REPUBBLICA DI SAN MARINO
TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DA CANI AGGRESSIVI
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 luglio 2012:
LEGGE 30 LUGLIO 2012 N.101
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Definizioni)
Per animale da compagnia si intende ogni animale domestico tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.
Per commercio di animali da compagnia si intende l'insieme di transazioni effettuate in maniera regolare ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali.
Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si intendono l'allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro.
Per rifugio per animali si intende un istituto a fini non di lucro nel quale gli animali da compagnia possono essere tenuti in congruo numero. Tale istituto può accogliere animali randagi qualora il conduttore abbia stipulato accordo o convenzione con la Pubblica Amministrazione.
Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.
Per autorità competente, si intende l'Unità Organizzativa Semplice (di seguito U.O.S.) Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare afferente all'Unità Organizzativa Complessa (di seguito U.O.C.) Sanità Pubblica del Dipartimento Prevenzione.
Art.2
(Settore di applicazione e attuazione)
La presente legge riguarda:
a) gli animali da compagnia tenuti da una persona fisica in qualsiasi alloggio domestico, o istituto per il commercio, l'allevamento e la custodia a fini commerciali di tali animali, nonché in ogni rifugio per animali;
b) gli animali randagi.
Nessuna disposizione della presente legge è intesa a pregiudicare l'attuazione di altri strumenti per la protezione degli animali o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo.
In conformità ai principi generali ed agli obiettivi fissati dalla presente legge l'emanazione di norme di attuazione è demandata ad appositi decreti delegati per l'aggiornamento costante della normativa.
CAPITOLO II
PRINCIPI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
Art.3
(Principi fondamentali per il benessere degli animali)
Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.
Nessuno potrà cedere un cucciolo sotto i due mesi di età. I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere all'anagrafe canina i propri animali entro il trentesimo giorno di età.
Art. 4
(Mantenimento)
Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
Il proprietario deve comunicare all'anagrafe canina la morte o la cessione del cane entro 30 giorni dall'evento.
Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose, provocati dall'animale stesso.
Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:
a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga;
d) è proibito tenere cani sistematicamente alla catena.
Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo non sono soddisfatte, oppure benché tali condizioni siano soddisfatte, l'animale non può adattarsi alla cattività.
Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario o il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 2 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dalle Giunte di Castello;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art.5
(Accesso degli animali d'affezione negli esercizi pubblici e commerciali)
1 - Gli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, possono avere libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli alberghi e nei complessi ricettivi in genere, nelle sale e nei luoghi dove si servono cibi e in tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio della Repubblica di San Marino che acconsentono all'ingresso di animali domestici, salvo quelli per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti.
2 - I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono i cani negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio sia museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. La eventuale rimozione delle deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene del locale è a cura del proprietario o detentore dell'animale. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida. I gatti e gli altri animali d'affezione dovranno essere collocati all'interno di un "trasportino" o altro mezzo idoneo a contenerli.
3 - E' lasciata facoltà all'esercente del pubblico esercizio di consentire l'ingresso agli animali d'affezione. Nelle sale e nei luoghi dove si servono alimenti tale volontà deve essere preceduta da una comunicazione all'autorità competente di adeguamento del piano di autocontrollo SSOP che controlli dal lato igienico questa nuova esigenza, seguita dall'esposizione pubblica del relativo messaggio informativo posto all'ingresso dell'esercizio.
4 - Al privo di vista è riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida anche non munito di museruola.
Art. 6
(Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico)
1 - E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nella Repubblica di San Marino secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2 - Gli animali dovranno sempre essere accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso contemporaneo del guinzaglio e della museruola, mentre tutti gli altri animali devono essere collocati all'interno di un "trasportino" o altro mezzo idoneo a contenerli.
3 - Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali.
4 - I cani che accompagnano le persone non vedenti dovranno essere sempre ammessi sui mezzi di trasporto pubblico, taxi compreso. Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali da compagnia di comprovata pericolosità.
Art. 7
(Limiti di età per l'acquisto)
Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 18 anni senza il consenso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale.
Art. 8
(Addestramento)
Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili;
E' vietato l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
E' vietato l'impiego nell'addestramento e nella comune custodia di metodi coercitivi, quali collari che generano scosse elettriche, collari con punte e altri metodi che possano arrecare dolore al cane.
Art. 9
(Riproduzione)
Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, ai fini della tutela della salute e del benessere della progenitura o dell'animale femmina.
É vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
Art. 10
(Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali)
Qualsiasi persona la quale, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, pratichi il commercio o l'allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all'Autorità competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero prima dell'inizio dell'attività.
Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività deve farne dichiarazione all'Autorità competente.
Questa dichiarazione deve indicare:
a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;
b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.
Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:
a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessarie all'esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia un'esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;
b) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4.
L'Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata in conformità con le disposizioni del comma 1 del presente articolo, se le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientemente soddisfatte, l'Autorità competente raccomanda provvedimenti e vieta l'inizio o il proseguimento dell'attività se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.
Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio e i gestori di un rifugio per animali hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali.
Gli allevatori, inoltre, sono tenuti ad iscrivere tutti i cani all'Anagrafe canina.
Art. 11
(Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe)
Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazioni analoghe a meno che:
a) l'organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme ai requisiti dell'articolo 4, comma 5, ed abbia chiesto una preventiva autorizzazione al Dipartimento Prevenzione ISS;
b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.
Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:
a) nel corso di competizioni;
b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell'animale.
Art. 12
(Interventi chirurgici)
Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi sono vietati, in particolare:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) è altresì vietata la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 282 bis del Codice Penale.
CAPITOLO III
MISURE COMPLEMENTARI PER GLI ANIMALI RANDAGI
Art. 13
(Riduzione del numero di animali randagi)
Nell'ambito di uno o più programmi tesi a ridurre il numero di animali randagi presenti sul territorio sammarinese, si adottano le misure necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.
Art. 14
(Eccezioniper quanto concerne la cattura, il mantenimento e l'uccisione)
Le eccezioni ai principi stabiliti dalla presente legge relative alla cattura, al mantenimento ed all'uccisione degli animali randagi saranno consentite solo se sono inevitabili nell'ambito dei programmi di controllo delle malattie.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI CAUTELARI A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA
Art. 15
(Cani con aggressività non controllata)
Al fine di ridurre i rischi di aggressione alle persone da parte di cani, l'Autorità Competente ha l'obbligo di tenere aggiornato un archivio dei cani morsicatoti e dei cani rilevati con aggressività non controllata, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela dell'incolumità pubblica.
Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
L'Autorità Competente a seguito di morsicatura terrà in osservazione per 10 giorni dalla data dell'evento ogni cane o animale morsicatore. L'Autorità competente stabilisce e verifica:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature mirati anche all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario;
c) che i proprietari dei suddetti cani abbiano stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature;
e) la revoca delle misure restrittive precedentemente prese qualora, il cane in questione, a seguito dei prescritti percorsi educativi, abbia dimostrato una comprovata affidabilità.
L'Autorità Competente, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, deve tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 4 del presente articolo provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane; devono sempre essere applicati sia il guinzaglio che la museruola quando il cane si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione. Detti percorsi sono organizzati dalla Segreteria di Stato per la Sanità per tramite dell'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, afferente all'U.O.C. Sanità Pubblica del Dipartimento Prevenzione, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti e le organizzazioni e associazioni riconosciute aventi finalità zoofile.
II medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala all'Autorità Competente la presenza, tra i suoi assistiti, di cani con aggressività non controllata ovvero impegnativi che, comunque, richiedano interventi di controllo per la tutela dell'incolumità pubblica.
Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
La Segreteria di Stato per la Sanità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 6 del presente articolo.
E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi del comma 4 del presente articolo:
a) da parte di chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui all'articolo 282 bis del Codice Penale;
b) agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
CAPITOLO V
APPLICAZIONE, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE
Art. 16
(Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo)
Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art. 27 della Legge 23 aprile 1991 n. 54 "Prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e della salute pubblica" competono al Servizio per il controllo della popolazione canina istituito con la Legge 24 luglio 1992 n.62.
Le altre funzioni di vigilanza sull'osservanza della presente legge competono all'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, afferente all'U.O.C. Sanità Pubblica del Dipartimento Prevenzione.
Per l'attività di vigilanza e di controllo l'Autorità Competente, si avvale di propri tecnici e di Agenti della Polizia Civile e/o della Gendarmeria appositamente formati in materia.
L'Autorità Competente ha facoltà di promuovere indagini, svolgere accertamenti, formulare pareri, impartire prescrizioni ed emanare disposizioni immediatamente esecutive.
Può, altresì, adottare provvedimenti cautelari o a scopo probatorio, compreso il sequestro di animali da compagnia, merci e documenti.
L'Autorità Competente ha l'obbligo di segnalare agli altri Uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza e di trasmettere gli elementi di prova.
Fornisce all'autorità giudiziaria ogni notizia di illeciti penali e di infrazioni connesse.
Commina le sanzioni per gli illeciti amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia con le procedure di cui agli artt. 33, 34 e 35 della Legge 28 giugno 1989 n.68 e conseguenti decreti.
Art. 17
(Deroghe)
Le disposizioni di cui all'art.4, comma 6, lettere a) e b) e all'art.4 comma 8 non si applicano ai cani in dotazione alle Forze di Polizia, nonché ai cani addestrati a sostegno delle persone disabili.
Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 6, lettere a) e b) non si applicano ai cani da guardia e da conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani nell'ambito dello svolgimento dell'attività venatoria o della ricerca di tartufi.
Art. 18
(Sanzioni penali ed amministrative)
E' punito con l'arresto di primo grado o con multa a lire o con multa a giorni dal secondo al terzo grado chi, nello svolgimento di una attività imprenditoriale, non ottempera alle prescrizioni impartite dall'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, afferente all'U.O.C. Sanità Pubblica del Dipartimento Prevenzione, in materia di protezione degli animali da compagnia e di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
Ricevuta la denuncia e svolti gli accertamenti del caso, il Commissario della Legge ordina la cessazione dell'attività irregolare, adottando i più opportuni provvedimenti cautelari; l'ordinanza è immediatamente esecutiva nonostante gravame.
Quando siano pregiudiziali all'accertamento del reato indagini tecniche o scientifiche, la prescrizione del reato stesso rimane sospesa per tutto il periodo necessario a definire tale indagine; il periodo di sospensione non può superare gli otto mesi.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.500,00 a € 6.000,00. prevista dalla Legge 23 aprile 1991 n.54 e dalla Legge 24 luglio 1992 n.62.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art.4, è punito con la sanzione amministrativa da €1 03,00 a € 516,00.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 103,00 a € 516,00.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000,00 a € 4.000,00.
Chiunque ometta di fare la dichiarazione di cui all'articolo 10 della presente legge è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00.
Chiunque contravviene a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 e dal comma 6 dell'articolo 10 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 51,00 a € 516,00.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.500,00 a € 6.000,00.
Nell'ambito di una attività imprenditoriale e/o professionale, in caso di recidiva, alle pene ed alle sanzioni amministrative previste dai commi precedenti, può essere aggiunta, avuto riguardo alla gravità della violazione, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa per un periodo da tre a novanta giorni.
Agli effetti della presente legge è considerato recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso reato o violazione amministrativa previsti dalla presente normativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
Art. 19
(Abrogazione)
E' abrogato l'articolo 7 della Legge 23 aprile 1991 n.54. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
Art. 20
(Norma transitoria)
A parziale deroga del punto a) dell'articolo 12, gli animali da compagnia, nel caso specifico quelli appartenenti alla specie canina, provenienti da Paesi ove sia ancora consentito il taglio della coda con caudotomia prevista dallo standard di razza così come riconosciuto dalla Federation Cinologique Internationale (F.C.I.), potranno partecipare alle esposizioni, competizioni o manifestazioni analoghe organizzate in territorio da associazioni riconosciute aventi finalità zoofile, sino all'adozione di una norma specifica di divieto da parte dei paesi stessi e, comunque, non oltre 24 mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Il proprietario o il detentore del cane deve comunque presentare all'organizzatore dell'evento di cui al comma precedente la documentazione che attesti che il taglio della coda sia stato eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale.
Art. 21
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2012/1711 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini - Italo Righi
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta