Legge 12 marzo 2018 n° 28
REPUBBLICA DI SAN MARINO
INTRODUZIONE NEL CODICE STRADALE DELL’OBBLIGO DI SOCCORSO DI ANIMALI IN CASO DI INCIDENTE
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 7 marzo 2018:
LEGGE 12 MARZO 2018 n.28
Art.1
(Introduzione dell’articolo 45-bis nel Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81)
1. Dopo l’articolo 45 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 è inserito il seguente articolo:
“Art.45-bis (Obbligo di soccorso di animali in caso di incidente)
1. Il conducente in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o selvatici, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
2. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o selvatici, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
3. Il tempestivo intervento di soccorso previsto nel presente articolo può essere attuato:
a) avvisando immediatamente la Centrale Operativa Interforze, che dovrà allertare il veterinario reperibile dell’U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare – U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento Prevenzione. Chi trasporta animali feriti con ambulanze veterinarie o autoambulanze può usare lampeggianti e sirene per segnalare l’emergenza;
b) trasportando, limitatamente agli animali di affezione, l’animale presso un centro veterinario nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 49, lettera c) del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e dall’articolo 4, commi primo, terzo e quarto della Legge 30 luglio 2012 n.101.
4. In caso di necessità i conducenti dei veicoli che trasportano animali feriti o in grave stato di salute sono esentati dall’obbligo di osservare il divieto previsto dall’articolo 48, lettera c) del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81.
5. Il conducente può dimostrare lo stato di necessità così come previsto dal comma precedente, quando l’animale presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:
a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l’impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.
6. Qualora l’accertamento non possa essere immediatamente effettuato, ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso, in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, il comando da cui dipende l’agente accertatore invita il conducente del veicolo ad esibire entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica dell’invito, la certificazione relativa allo stato di necessità dell’animale trasportato, rilasciata da un medico veterinario, pena l’applicazione delle sanzioni previste.”.
Art.2
(Modifica del punto 2 e del punto 3, primo comma dell’articolo 60 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81)
1. All’articolo 60, primo comma, punto 2 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81, è aggiunta la seguente lettera d) bis: “d bis) non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 45-bis”.
2. All’articolo 60, primo comma, punto 3 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81, è aggiunta la seguente lettera n) bis:
“n bis) chi non ottemperi agli obblighi di cui al comma 3 dell’articolo 45-bis”.
Art.3
(Entrata in vigore)
La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 12 marzo 2018/1717 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti