Decreto - Legge 23 marzo 2022 n.53
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO – LEGGE 23 marzo 2022 n..53
(Ratifica Decreto - Legge 2 marzo 2022 n.26
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto il Decreto - Legge 2 marzo 2022 n.26 – Prevenzione da avvelenamento e norme per il contrasto al fenomeno dell’abbandono di esche e bocconi avvelenati – promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:
- la necessità di rafforzare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;
- l’urgenza di adottare il più sollecitamente possibile le opportune misure per la prevenzione il contrasto e la repressione di tale fenomeno;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 21 febbraio 2022;
Visti l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:
PREVENZIONE DA AVVELENAMENTO E NORME PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELL’ABBANDONO DI ESCHE E BOCCONI AVVELENATI
Art. 1
(Principi generali e finalità)
- Il presente decreto-legge detta disposizioni in merito alla prevenzione da avvelenamento e introduce norme per il contrasto al fenomeno dell’abbandono di esche e bocconi avvelenati sul territorio della Repubblica di San Marino.
Art. 2
(Detenzione e utilizzo improprio di sostanze nocive)
- È vietato a chiunque preparare, miscelare, utilizzare, detenere, somministrare, abbandonare esche e bocconi avvelenati contenenti sostanze nocive o tossiche, vetri, plastiche e metalli, materiale esplodente, o qualsiasi altro elemento che possa causare sofferenze, intossicazioni, lesioni o la morte del soggetto che le ingerisce.
Art. 3
(Obbligo di segnalazione)
- Chiunque rinvenga un animale deceduto o sofferente le cui condizioni si sospettino essere causate da esche o bocconi avvelenati o comunque chiunque sia in presenza di un animale che manifesti o abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, deve segnalare tempestivamente l’episodio ad un medico veterinario e alla Centrale Operativa Interforze indicando la zona in cui l’episodio si è verificato.
- Il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale, corredata da referto anamnestico, deve darne immediata comunicazione alla Centrale Operativa Interforze, all’U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare dell’Istituto Sicurezza Sociale (ISS) e all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA).
- Ai fini dell’identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato il decesso o la sofferenza dell’animale, il medico veterinario assicura l’invio della carcassa e ogni altro campione all’U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare dell’ISS, accompagnati da referto anamnestico.
- Le operazioni inerenti alla gestione degli animali selvatici sono in capo all’UGRAA. Le operazioni inerenti alla gestione degli animali senza proprietario sono in capo alla U.O.S. Sanità veterinaria e Igiene Alimentare dell’ISS.
- Il personale sanitario e dei Corpi di Polizia chiamato ad intervenire sull’area oggetto di segnalazione, ha cura di preservare l’integrità della stessa da eventuale inquinamento o distruzione delle prove in essa contenute.
Art. 4
(Operazioni di derattizzazione e disinfestazione)
- Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l’impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.
- Al termine delle operazioni di cui al comma 1 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti.
- Ove possibile deve essere privilegiato l’uso di trappole a cattura, con esche medicate, l’uso di repellenti e dissuasori.
Art. 5
(Prevenzione)
- I Corpi della Polizia Civile, della Gendarmeria, della Guardia di Rocca, il Servizio di Vigilanza Ecologica dell’UGRAA e l’U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare dell’ISS sono tenuti ad operare i necessari controlli per il rispetto del presente decreto legge.
Art. 6
(Modifica dell’articolo 282-bis del Codice Penale)
- Dopo il primo comma dell’articolo 282-bis del Codice Penale è aggiunto il seguente comma: “1 bis. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, mediante esche e bocconi di cui siano vietati la preparazione, la miscelazione, l’utilizzo, la detenzione, la somministrazione, l’abbandono, provochi all’animale sofferenze, intossicazioni, lesioni o la morte”.
Art. 7
(Attribuzione del potere di Ordinanza)
- La Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e, previo parere del Congresso di Stato il Servizio Protezione Civile, sono autorizzati ad emanare ordinanze in ogni situazione di rischio per la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2022/1721 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini